Tasso di dilazione e di differimento e sanzioni civili, la variazione da dicembre 2022

L’INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L’Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi – contemplata dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge – trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell’ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.